Art. 4.
(Formazione).

      1. Le regioni e le province:

          a) promuovono l'istituzione di corsi di formazione pluriennale per il conseguimento del diploma per maestri direttori di bande e di cori presso i conservatori di musica;

          b) favoriscono ed incentivano, con appositi contributi, l'istituzione di corsi di orientamento musicale popolare di tipo bandistico, corale o dialettale rivolti agli alunni delle scuole dell'obbligo, con particolare attenzione ai diversamente abili, avvalendosi di personale qualificato facente parte di bande e di cori amatoriali, mediante apposite convenzioni con gli istituti scolastici.